Con la nuova definizione di impianto termico e con i chiarimenti di ottobre giunti tramite le Faq Enea, si amplia il panorama degli immobili che possono accedere all’ecobonus e al superbonus.
L’obiettivo primario degli interventi connessi all’ecobonus e al superbonus è quello di migliorare la resa energetica degli immobili.
Allo scopo di accedere alle detrazioni previste dalla norma (50%, 65%, 90% e 110%), le condizioni di base che un immobile in passato doveva avere erano le seguenti:
- essere un immobile già esistente, non di nuova costruzione,
- essere dotato di un impianto di riscaldamento.
Le due condizioni erano necessarie al fine di dimostrare il miglioramento di classe energetica al termine dei lavori rispetto allo stato dell’immobile nel momento precedente all’inizio degli interventi.
Successivamente sono intervenute alcune modifiche rilevanti alla norma.
- In primo luogo, il Decreto Semplificazioni ha previsto che anche l’abbattimento e la conseguente ricostruzione degli immobili potesse essere considerata “costruzione esistente” in luogo dell’essere considerata, come accadeva in passato “nuova costruzione”.
- In aggiunta, il concetto di impianto termico è stato modificato a seguito delle modifiche introdotte a decorrere dall’11 giugno 2020 a valere sull’art. 2, co.1 lett. i-trecies, DLgs 192/2005 (che definiva appunto l’impianto termico).
Infatti, prima dell’11 giugno 2020, all’art. 2, co.1 lett. i-trecies, DLgs 192/2005 era definito impianto termico:
“l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché’ gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW. …”
Successivamente, tale definizione è stata modificata con decorrenza 11 giugno 2020 divenendo la seguente:
l-tricies) “impianto termico: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché’ gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate…”
Confrontando la precedente e la nuova formulazione ci si rende conto che dalla nuova è stata eliminata l’espressione:
non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Tale nuova definizione apre un margine molto ampio in quanto l’esistenza di un impianto di riscaldamento può essere provata, per accedere alla detrazione, anche tramite la dimostrazione che l’impianto di riscaldamento è costituto da: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante ecc…
A chiarire ulteriormente tale differenza basilare arriva anche la Faq n. 4 di ottobre 2020 pubblicata da ENEA.
Sulla base di ciò, ENEA definisce “impianto termico” l’impianto di climatizzazione invernale fisso, alimentato con qualsiasi vettore energetico e senza limiti sulla potenza minima inferiore (in precedenza almeno 5kW).
Ciò che è importante verificare, secondo la Faq, è che l’impianto sia funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Nella circolare 24/E del 2020 è stato precisato, al riguardo, che gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Determinando con ciò la necessità che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.