Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 della legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), entriamo ufficialmente nella fase dei cosiddetti Superbonus 110%.
Superbonus 110%: cosa sono le nuove detrazioni fiscali
Gli ormai noti superbonus 110% sono delle detrazioni fiscali previste per il settore dell’edilizia che consentono di portare in detrazione il 110% della spesa complessiva sostenuta per determinati interventi. Cosa significa? significa che se un intervento è costato complessivamente 80.000 euro, lo Stato attraverso le detrazioni fiscali rimborserà 88.000 euro in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui è stata sostenuta la spesa (17.600 euro per il 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024).
Ma è anche possibile optare:
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da tener presente che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.
- per il cd. “sconto sul corrispettivo” ovvero per ricevere dal fornitore degli interventi uno sconto sul corrispettivo per un importo che, al massimo, può esser pari al corrispettivo stesso, e che il fornitore recupererà ricevendo un credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, cedibile ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da tener presente che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.
Superbonus 110%: le tempistiche
Come previsto dall’art. 119 del Decreto Rilancio, è possibile portare in detrazione il 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Ma c’è di più, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di prossima approvazione (uno dei provvedimenti attuativi necessari) entra nel dettaglio parlando anche di data di inizio e fine lavori che dovranno essere comprese tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Superbonus: servono circolare del Fisco, decreto prezzi e decreto del MISE, ma si può già iniziare
Per la piena operatività servono due documenti ancora non pubblicati:
- Le disposizioni attuative dell’Agenzia delle Entrate (circolare);
- decreto interministeriale sui tetti di spesa e i massimali di costo degli interventi (cd. decreto prezzi), su cui i professionisti dovranno basarsi per il rilascio delle asseverazioni;
- un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio (17 agosto), che stabilirà le modalità attuative e di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del DL 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati.
NB – i lavori si potevano già cominciare anche prima, perché non è la data di inizio lavori che fa fede per la fruizione delle detrazioni fiscali potenziate ma la data effettiva del pagamento.
Le detrazioni potenziate saranno in vigore fino al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per gli edifici di edilizia sociale).
Superbonus 110%: gli interventi che accedono alle nuove detrazioni fiscali
Il decreto Rilancio prevede questa nuova detrazione fiscale del 110% solo per alcuni interventi che possono essere riassunti nelle seguenti tipologie:
- efficienza energetica (Ecobonus);
- riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus);
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Superbonus 110%: gli interventi che accedono al nuovo Ecobonus
Per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico, il decreto del MiSE di prossima pubblicazione entrerà più nel dettaglio, ma il decreto Rilancio fornisce già il seguente elenco:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda – Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
- a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000.
Le suddette 3 categorie di interventi possono essere definite trainanti perché se effettuati consentono di applicare l’aliquota del 110% anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico eseguiti congiuntamente.